AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
                          COMPARTO SANITA'
      CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AREA DELLA
   DIRIGENZA SANITARIA - PROFESSIONALE - TECNICA ED AMNINISTRATIVA
               PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994 - 1997
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-1995
    A seguito della registrazione in data 26 novembre 1996  da  parte
della  Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 12 settembre 1996, con  il  quale  l'ARAN  e'  stata
autorizzata  a  sottoscrivere  il  testo  concordato  del  CCNL della
dirigenza sanitaria  professionale,  tecnica  ed  amministrativa,  il
giorno  5  dicembre 1996 alle ore 15, presso la sede dell'Agenzia, ha
avuto luogo l'incontro tra l'ARAN rappresentata da:
    - Prof. Carlo Dell'Aringa      Presidente
    - Prof Gian Candido De Martin  Componente
    - Avv. Guido Fantoni           Componente
    - Avv. Arturo Parisi           Componente
    - Prof Gianfranco Rebora       Componente
    ed   i   rappresentanti   delle   seguenti    Confederazioni    e
Organizzazioni sindacali di categoria:
C.G.I.L.-  C.I.S.L  - U.I.L. - C.I.D.A. - C.I.S.A.L. - C.I.S.N.A.L. -
CONFE.DIR - CONFSAL UNIONQUADRI - R.d.B/CUB - USPPI
    AUPI - SNABI - SINAFO - USINCI/SICUS  -  CIDA/SIDIRSS  -  C.I.S.L
FISOS/DIRIGENTI  FEDERAZIONE  NAZ.LE  FP CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA'
DIRIGENZA
    Al  termine  della  riunione  le  parti  hanno  sottoscritto   il
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro per i dirigenti dei ruoli
sanitario, professionale,  tecnico  ed  amministrativo,  relativo  al
periodo  1994-1997  per  la  parte  normativa  ed al biennio di parte
economica   1994-1995   per   l'area   della   Dirigenza   Sanitaria,
Professionale, Tecnica ed Amministrativa del comparto Sanita'.
    Si  allega  altresi'  il  Codice  di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, definito, ai sensi dell'art. 58  bis
del  D.lgs.  n.29/1993,  dal  Ministro  della  funzione  pubblica con
decreto del 31 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  149
del 28 giugno 1994.
            CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA
    PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SANITA'
                               INDICE
- PREMESSA
                            PARTE PRINIA
TITOLO I
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI
    Art. 1 - Campo di applicazione
    Art.  2  -  Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto
TITOLO II: SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI
    Art. 3 - Obiettivi e strumenti
CAPO II: CONTRATTAZIONE DECENTRATA
    Art.  4 - Tempi e procedure per la stipulazione od il rinnovo del
contratto collettivo decentrato
    Art. 5 - Materie di contrattazione
CAPO III: DIRITTI DI INFORMAZIONE
    Art. 6 - Informazione preventiva
    Art. 7 - Esame a seguito di informazione preventiva
    Art. 8 - Informazione successiva.
CAPO IV: PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA
    Art. 9 - Forme di partecipazione
    Art. 10 - Rappresentanze sindacali dei Dirigenti  nei  luoghi  di
lavoro
    Art. 11 - Composizione delle delegazioni
    Art. 12 - Contributi sindacali
CAPO V: PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
    Art. 13 - Interpretazione autentica dei contratti
TITOLO III: RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
    Art. 14 - Il contratto individuale di lavoro
    Art. 15 - Periodo di prova
    Art. 16 - Assunzioni a tempo determinato
CAPO II: Struttura del rapporto
    Art. 17 - Orario di lavoro
    Art. 18 - Servizio di guardia
    Art. 19 - Pronta disponibilita'
    Art. 20 - Ferie e festivita'
    Art. 21 - Riposo settimanale
CAPO III: INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
    Art. 22 - Assenze retribuite
    Art. 23 - Assenze per malattia
    Art.  24  -  Infortuni  sul  lavoro  e malattie dovute a causa di
servizio
    Art. 25 - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'
    Art. 26 - Servizio militare
    Art. 27 - Aspettativa
    Art. 28 - Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica
    Art. 29 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
CAPO IV: MOBILITA'
    Art. 30 - Accordi di mobilita'
    Art. 31 - Mobilita' ordinaria per i Dirigenti in esubero
CAPO V: ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
    Art.  32  -  Aggiornamento  professionale,  partecipazione   alla
didattica e ricerca finalizzata
CAPO VI: ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
    Art. 33 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
    Art. 34 - Obblighi delle parti
    Art. 35 - Recesso dell'azienda o ente
    Art. 36 - Collegio di conciliazione
    Art. 37 - Nullita' del recesso
    Art. 38 - Termini di preavviso
                            PARTE SECONDA
TITOLO I: TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I: STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
    Art. 39 - Struttura della retribuzione dei Dirigenti
    Art. 40 - Incrementi contrattuali
    Art. 41 - Stipendio tabellare dei Dirigenti di I e II livello del
ruolo  sanitario  e  della  qualifica  unica  dirigenziale  dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo
    Art. 42 - Norma transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti  al
IX   livello   dei   ruoli   sanitario,   professionale,  tecnico  ed
amministrativo
    Art. 43 - Norma transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti  al
X   livello   dei   ruoli   sanitario,   professionale,   tecnico  ed
amministrativo
    Art. 44 - Norma transitoria per  i  Dirigenti  gia'  appartenenti
all'XI livello dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
    Art.  45  -  Norma  transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti
all'XI livello del ruolo sanitario
    Art. 46 - Indennita' integrativa speciale
CAPO II: NORME PARTICOLARI PER  I  DIRIGENTI  DELLE  I.P.A.B.  AVENTI
FINALITA' SANITARIE
    Art.  47 - Struttura della retribuzione per la qualifica unica di
Dirigente delle. I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie
    Art. 48 - Norma transitoria per il personale  dirigenziale  delle
I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie
CAPO III: EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
    Art. 49 - Effetti dei nuovi stipendi
TITOLO II: INCARICHI DIRIGENZIALI E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
CAPO  I:  INCARICHI  DIRIGENZIALI E VALUTAZIONI DEI DIRIGENTI AI FINI
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
    Art. 50 - Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini  della
determinazione della retribuzione di posizione
    Art. 51 - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
    Art. 52 - Affidamento e revoca degli incarichi ai Dirigenti di II
livello del ruolo sanitario
    Art. 53 - La retribuzione di posizione della dirigenza
    Art.  54 - Incarichi di direzione di struttura:  determinazione e
attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei  ruoli
professionale,  tecnico,  amministrativo  e  dei  Dirigenti di I e II
livello del ruolo sanitario.
    Art. 55 -  Incarichi  non  comportanti  direzione  di  struttura:
determinazione   ed  attribuzione  della  retribuzione  di  posizione
relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale,  tecnico
ed amministrativo nonche' di I livello del ruolo sanitario
    Art. 56 - Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e
lo  specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale.
Norma di prima applicazione
    Art. 57 - Valutazione dei Dirigenti
CAPO II:  FINANZIAMENTO  DELLA  RETRIBUZIONE  DI  POSIZIONE  E  DELLA
SPECIFICITA' DEL RUOLO SANITARIO
    Art.  58  -  Finanziamento  della retribuzione di posizione per i
Dirigenti nonche' dello specifico trattamento economico dei Dirigenti
di II livello del ruolo sanitario
    Art. 59 -  Finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  dei
Dirigenti delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie
TITOLO   III:DISCIPLINA   DEL   TRATTAMENTO  ACCESSORIO  LEGATO  ALLE
CONDIZIOM DI LAVORO
    Art. 60 - Costituzione del fondo
TITOLO IV: RETRIBUZIONE DI RISULTATO
    Art. 61 - Finanziamento della retribuzione di risultato e  premio
per  la  qualita'  della  prestazione individuale per i Dirigenti del
S.S.N.
    Art. 62 - La produttivita' per i Dirigenti del Servizio Sanitario
Nazionale
    Art. 63 - Premio per la qualita' della prestazione individuale
    Art. 64 - Onorari e compensi di natura professionale
    Art. 65 - Finanziamento della retribuzione di risultato e  premio
per  la  qualita' della prestazione individuale per i Dirigenti delle
I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie
                             PARTE TERZA
TITOLO I: LA LIBERA PROFESSIONE
    Art.  66  -  Attivita'  libero  professionale  intramuraria   dei
dirigenti del ruolo. sanitario
    Art. 67 - Prestazioni di consulenza
                            PARTE QUARTA
TITOLO I: NORME FINALI E TRANSITORIE
    Art. 68 - Disposizioni particolari
    Art. 69 - Una tantum
    Art. 70 - Verifica delle disponibilita' finanziarie complessive
    Art. 71 - Nonna finale
    Art. 72 - Disapplicazioni
    - Tabelle ed allegati
           CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA,
    PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SANITA'
                              PREMESSA
    1.   Il   presente  contratto  e'  strumento  indispensabile  per
realizzare gli obiettivi  della  riforma  avviata  con  la  legge  n.
421/1992,  con  il  D.Lgs. 502/1992. Esso e' diretto al perseguimento
delle seguenti finalita' fondamentali:
    - flessibilizzazione del rapporto  di  lavoro  per  adeguarlo  al
soddisfacimento  dei  bisogni  e  delle  esigenze  degli  utenti, con
miglioramento dell'efficienza;
    - valorizzazione della dirigenza  e  delle  professionalita'  dei
dipendenti  da  correlare alle esigenze delle singole aziende od enti
al fine di migliorare la qualita'  dei  servizi  secondo  i  principi
contenuti nella "carta dei servizi pubblici sanitari";
    -  armonizzazione  delle  regole  e  delle  tutele riguardanti il
lavoro  pubblico  rispetto  al  lavoro  privato,  in  attuazione  dei
principi   generali  dei  decreti  legislativi  502/1992  e  29/1993,
rivedendo, nelle materie non riservate alla legge dall'art. 2,  comma
1,  lettera  c),  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, la normativa
pregressa, sia di origine contrattuale che legislativa;
    - razionalizzazione della struttura retributiva.
    2.  Il  presente   contratto   tiene,   altresi',   conto   della
peculiarita' del Servizio Sanitario Nazionale che, pur caratterizzato
dalla   specificita'   del   ruolo   sanitario,   richiede   un  alto
coinvolgimento  dell'intera  dirigenza,  chiamata  ad  affrontare  il
processo   di   aziendalizzazione   attraverso  sistemi  di  gestione
totalmente innovativi.
    3.  Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non puo'
avere il compito di introdurre sistemi di gestione, ne' dettare norme
di   organizzazione   che   rientrano   nella   sfera   di   autonoma
determinazione  delle  aziende  e  degli enti, convengono che esso e'
strumento idoneo per favorire,  con  gli  istituti  del  rapporto  di
lavoro  e  della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento
in corso, senza creare vincoli, per le aziende e  gli  enti  in  piu'
avanzato   stato   di   modernizzazione  e,  per  la  semplicita'  di
impostazione,  privilegiare,  nel  contempo,  l'adattabilita'   degli
istituti  stessi  ai  diversi  livelli  di evoluzione della cultura e
degli  strumenti  gestionali,  nei  contesti   ove   si   verifichino
situazioni di ritardo.
    4.   La   realizzazione  completa  della  riforma  ed  una  piena
utilizzazione degli istituti contrattuali richiedono,  comunque,  una
piena,  rapida  e  complessiva  attivazione da parte delle aziende di
quegli strumenti gestionali  ed  organizzativi  previsti  dal  D.Lgs.
502/1992 e del D.Lgs.  29/1993.
    5.  Per l'attuazione del Capo III del presente contratto le parti
annettono grande importanza strategica a quegli interventi  attinenti
all'organizzazione  aziendale che, pur non potendo formare oggetto di
contrattazione,  risultano  tuttavia  propedeutici   per   la   piena
realizzazione  economica  del contratto. In particolare sono ritenuti
essenziali, per i processi di aziendalizzazione  del  S.S.N.    e  di
privatizzazione  del  rapporto  di lavoro della dirigenza, i seguenti
adempimenti organizzativi:
    - attuazione della direzione per obiettivi  e  della  metodologia
budgetaria (art. 14 D.Lgs. 29/1993);
    -  individuazione  degli  uffici  dirigenziali  (art.  31  D.Lgs.
29/1993);
    - conseguente rilevazione dei carichi di lavoro  e  ridefinizione
dotazioni  organiche (artt. 30 e 31 del D.Lgs.29/1993, nonche' art. 3
commi 5 e 6 L. 537/1993 come modificati dalla L. 724/1994);
    - graduazione delle funzioni dirigenziali  (art.  29  del  D.Lgs.
29/1993);
    -  definizione  di  criteri  per  il conferimento degli incarichi
dirigenziali (art. 19 D.Lgs.29/1993);
    - attribuzione degli incarichi di direzione (art. 22  del  D.Lgs.
29/1993);
    -  istituzione  dei  Servizi  di  Controllo  Interno  o Nuclei di
Valutazione ed attivazione delle procedure di verifica dei  risultati
(art. 20 del D.Lgs. 29/1993 ed art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992).
                               ART. 1
                        Campo di applicazione
    1.  Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti
i Dirigenti del ruolo  sanitario  -  esclusi  medici,  veterinari  ed
odontoiatri  -  professionale, tecnico ed amministrativo con rapporto
di lavoro a  tempo  indeterminato  o  determinato,  dipendenti  dalle
aziende,  enti  ed amministrazioni del comparto di cui all'art. 7 del
D.P.C.M.  30  dicembre  1993,  n.  593,  ivi  comprese  le  Residenze
sanitarie  assistenziali  (R.S.A) pubbliche. Le istituzioni pubbliche
di  assistenza  e  beneficenza  (I.P.A.B.)  che  svolgono  prevalente
attivita' sanitaria sono individuate dalle Regioni.
    2.  Ai  sensi  dell'art.  26  del  D.Lgs. 29/93 appartengono alla
qualifica unica di Dirigente:
    a) per il  ruolo  professionale:  procuratori  legali,  avvocati,
ingegneri,   architetti,   geologi  gia'  collocati  nelle  posizioni
funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello;
    b) per il ruolo tecnico:  sociologi,  analisti,  statistici  gia'
collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello;
    c)  per  il  ruolo amministrativo: vice direttori amministrativi,
direttori amministrativi e direttori  amministrativi  capo  servizio,
gia' collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello.
    3.  Ai  sensi  degli  artt.  15  e  18 del D.Lgs. n. 502 del 1992
appartengono alla qualifica di Dirigente del ruolo sanitario:
    a) di I livello:
    - farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi gia' collocati
nelle posizioni funzionali di IX e X livello;
    b) di II livello:
    - farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi gia' collocati
nella posizione funzionale di XI livello.
    4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con
il  termine  "Dirigente"  si  intende  far   riferimento,   ove   non
diversamente  indicato, a tutti i Dirigenti della qualifica unica dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonche'  ai  Dirigenti
di primo livello e di secondo livello del ruolo sanitario.
    5.  I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502
e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni  ed  integrazioni
sono  riportati nel testo del presente contratto rispettivamente come
"D.Lgs. n.  502 del 1992" e "D.Lgs. n. 29 del 1993".
    6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 7  del  D.P.C.M.  30
dicembre  1993,  n. 593 e' riportato nel testo del presente contratto
come "aziende ed enti".
    7.  Nel  testo  del  presente  contratto  con   il   termine   di
"articolazioni  aziendali"  si  fa  riferimento a quelle direttamente
individuate nel D.Lgs. n.  502  del  1992  (Dipartimento,  Distretto,
Presidio  Ospedaliero)  ovvero  in  altri  provvedimenti  normativi o
regolamentari di livello nazionale,  mentre  con  i  termini  "unita'
operativa",   "struttura   organizzativa"  o  "servizi"  si  indicano
genericamente  articolazioni  interne  delle   Aziende   cosi'   come
individuate  dai  rispettivi  ordinamenti  e dalle leggi regionali di
organizzazione.
    8.  Entro  il  31.12.1996   si   procedera'   mediante   apposita
contrattazione,  a  definire  compiutamente  la  tipologia degli enti
rientranti nel campo  di  applicazione  del  presente  contratto  con
riguardo  ai  Dirigenti  delle  Agenzie  regionali  e  delle province
autonome istituite ai sensi dell'art. 3 del D.L. 496/1993  convertito
nella L.  61/1994.